Art. 7.
(Protezione del territorio dal fenomeno della subsidenza).

      1. Al fine di prevenire il fenomeno della subsidenza, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sono vietate:

          a) nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po;

          b) nel territorio compreso all'interno della linea di conterminazione della laguna di Venezia, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1990, nel territorio

 

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della provincia di Rovigo e nel territorio della provincia di Ferrara.

      2. Le istanze di permesso di prospezione, ricerca e concessione di coltivazione, presentate anche prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526, sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 dello stesso regolamento.
      3. Ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale, i permessi di prospezione, ricerca e coltivazione già rilasciati sono revocati.